No sanzioni se chi era alla guida è rimasto ignoto

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Servizi - Diritti da difendere

Patente a punti. Per la Cassazione se la multa è contestata oltre il termine di 90 giorni deve essere esclusa la sanzione prevista se chi era alla guida è rimasto ignoto.

Se la sanzione principale viene notificata in ritardo è illegittima la multa per l'omessa comunicazione dei dati del conducente

Importante ordinanza della Cassazione in tema di patente a punti ed omessa comunicazione dei dati del conducente, quella emessa il 20 maggio 2011, che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale del "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori nonché fondatore dello "Sportello dei Diritti" riporta.

Secondo la seconda sezione civile della Suprema Corte, infatti, se la notifica del verbale per la contestazione principale avviene oltre il termine massimo previsto dalla data della infrazione, che come è noto è stato ridotto a 90 giorni, l'amministrazione procedente non può poi pretendere che il pagamento della sanzione successiva in caso di omessa comunicazione dei dati del conducente del veicolo individuato nella prima rilevazione. Questo anche se l'infrazione relativa all'omessa comunicazione è sempre oggetto di verbale diverso da quello riguardante la violazione principale.

Come è noto, infatti, il Codice della Strada prevede un termine perentorio per la contestazione delle violazioni del codice della strada che è individuato dall'articolo 201 Cds e stabilito in novanta giorni e quindi la notifica tardiva del verbale rende tardiva la contestazione. Peraltro, per alcune sanzioni specifiche è previsto l'obbligo per il proprietario del veicolo di comunicare entro sessanta giorni dalla notifica, il soggetto che si trovava materialmente alla guida. In caso di omessa comunicazione è stabilita un'altra multa.

Gli ermellini, hanno però sottolineato che la pretesa dell'ente accertatore, non può estendersi indeterminatamente: nel caso in cui la notifica della violazione principale sia avvenuta fuori oltre il termine indicato, il verbale per la mancata indicazione dei dati del trasgressore deve essere dichiarata illegittima.

In virtù di un principio logico, oltreché giuridico, infatti, non si può pretendere che il proprietario del veicolo a distanza di molto tempo dall'infrazione contestata conservi il ricordo preciso di chi fosse alla guida dell'auto multata.

Ma la Suprema Corte si spinge oltre è stabilisce che non è necessario che il primo verbale, pure notificato tardivamente, non sia stato poi opposto. Può, quindi, essere impugnato autonomamente il verbale della sanzione successiva di cui all'articolo 126 Cds bis.

Secondo i giudici di piazza Cavour, infatti, le due violazioni sono vincolate l'una all'altra e la notifica in ritardo del primo verbale rende illegittima la seconda sanzione.

fonte, "Tutela del Consumatore" a "Sportello dei Diritti" responsabile Giovanni D'Agata


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