Ancora in favore dei cosiddetti “bamboccioni”
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Nuova sentenza della Cassazione in favore dei cosiddetti "bamboccioni". L'ex marito è obbligato a mantenere il figlio maggiorenne precario e non economicamente indipendente anche se questi non convive più con la madre
Una nuova decisione che farà discutere in favore dei cosiddetti "bamboccioni" nella sentenza n. 18 del 3 gennaio 2010 secondo cui l'ex moglie ha diritto all'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, precario, anche se questo vive da un'altra parte purché non sia economicamente indipendente.
Nel caso di specie la prima sezione civile della Suprema Corte ha respinto il ricorso di un imprenditore che era stato condannato prima dal Tribunale di Savona e poi dalla Corte d'Appello di Genova a versare alla ex moglie 400 euro al mese anche per il mantenimento della figlia maggiorenne e non più convivente che svolgeva solo lavori precari.
Sull'obbligo del mantenimento della figlia, gli ermellini hanno sostenuto che "la valutazione del giudice di merito, in ordine alla precarietà e modestia delle attività lavorative svolte dalla figlia, costituisce motivazione adeguata del rigetto della domanda di riduzione dell'assegno".
fonte, "Tutela del Consumatore" da "Sportello dei Diritti" responsabile Giovanni D’Agata
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Ultimo aggiornamento (Venerdì 07 Gennaio 2011 13:56)






