Ceccano - Non potabilità dell'acqua distribuita da Serbatoio Santo Stefano
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A fronte della richiesta della ASL di Frosinone, ravvisato il superamento seppur lieve del limite previsto dalla normativa vigente attinente alla presenza di arsenico nell'acqua potabile, proveniente dalle prese sottoposte a ciclica ispezione da parte degli organi sanitari competenti, in data odierna, l'Amministrazione comunale emette ordinanza sindacale di divieto di utilizzo per scopi umani dell'acqua potabile distribuita dal Serbatoio Pisciarello.
Il provvedimento rimarrà in vigore fino alla verifica del rientro nei limiti normativi della sostanza riscontrata e comunque fino ad emissione di nuova ordinanza di revoca.
Si rimette per opportuna completezza il testo integrale di detto dispositivo sindacale di divieto:
<< Visto la comunicazione della A.U.S.L. di Frosinone prot. n. 26957 del 16/12/2009, pervenuta con fax datato 16/12/2009, dalla quale è risultata la non potabilità dell'acqua prelevata presso i punti di prelievo, fontana G. Stirpe, e serbatoio "Santo Stefano";
Ritenuto opportuno in attesa di nuove analisi e relativi risultati, di vietare l'utilizzo dell'acqua, ai soli fini del consumo umano, a tutto il centro storico, alla parte alta della città e a tutta la zona Pedemontana, dandone avviso mediante pubblicità sonora;
Visto il D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano;
Ritenuto, ai fini della tutela della salute pubblica, di emettere relativa ordinanza;
Visto l'art. 50, commi 5 , D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
ORDINA
1.E' fatto divieto di utilizzare, per il consumo umano, l'acqua in tutto il centro storico, nella parte alta della Città e in tutta la zona della Pedemontana;
2.La ripetizione entro il più breve tempo possibile delle analisi di laboratorio a tutti i punti di prelievo pubblico alimentati dal serbatoio "Santo Stefano" da parte della ASL competente e all'Acea Ato 5 Gestore S.I.I. di informare la popolazione tramite pubblicità sonora e di attuare tutte le misure tecniche per eliminare l'inconveniente;
3.Nei confronti dei trasgressori alla presente ordinanza viene applicata la sanzione pecuniaria prevista dalla normativa vigente;
4.Copia della presente Ordinanza va notificata, all'Acea Ato 5 di Frosinone con sede in Viale Roma snc, alla A.U.S.L. di Frosinone – Servizio Igiene Pubblica – via A. Fabi, al III Settore LL.PP., ed al VI Settore P.M.;
5.L'Ufficio Tecnico III Settore LL.PP., il Comando di Polizia Municipale, il Servizio Igiene della A.U.S.L. e l'Acea Ato 5 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
6.Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n..241 avverte: Responsabile del Procedimento è il Capo del III Settore Geom. Giovanni Misseritti.
7.6. Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (D.P.R.24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034).>>
IL SINDACO
Antonio Ciotoli
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Ultimo aggiornamento (Venerdì 18 Dicembre 2009 12:32)






