Il Comitato per l'acqua pubblica scrive all'assessore Abbruzzese
| Cronache - da Associazioni |
Egregio capo gruppo,
in ordine alle dichiarazioni a Lei attribuite e riportate virgolettate in articoli di stampa di oggi 25 novembre 2009, come Coordinamento Provinciale per l'Acqua Pubblica vogliamo ritenere che le stesse siano state determinate da una conoscenza solo approssimativa della questione e della relativa documentazione, conoscenza che La induce ad esternare considerazioni solo all'apparenza di buon senso, ma assolutamente non rispondenti alla realtà dei fatti.
Nel merito ci corre in primo luogo l'obbligo di rilevare come evidentemente il lavoro degli esperti e dei tecnici incaricati di esaminare la vicenda non sia stato ancora in grado di chiarire agli organi istituzionali i termini contrattuali dell'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato. E dobbiamo peraltro sottolineare come questo lavoro sia stato addotto dal Presidente Iannarilli a giustificazione della mancata convocazione (dopo oltre cinque mesi!) della Conferenza dei Sindaci per l'atto dovuto di revoca delle delibere illegittime del 2007.
In secondo luogo riteniamo allora di doverLe fornire, noi, qualche elemento inequivocabile che possa aiutare Lei e i suoi colleghi a non avventurarsi in dichiarazioni e valutazioni avventate.
Ci limitiamo in questa sede ad un solo punto (solo per mera semplicità non essendo necessario in questo caso incrociare diversi articoli e norme), e cioè alle possibilità di recesso dell'Autorità d'Ambito.
L'articolo 35 del Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione, cioè al contratto sottoscritto dalle parti e peraltro stabilito con la Convenzione "tipo" emanata dalla Regione Lazio, recita testulamente così:
"Capitolo 35 - Modalità di recesso dell'Autorità d'Ambito
L'Autorità d'Ambito si riserva in qualsiasi momento il diritto di recesso dal contratto di concessione per motivi di suo interesse, senza per questo dovere presentare giustificazioni o comunque motivazioni.
Il recesso non implica necessariamente colpa o negligenza del Gestore.
La volontà di recesso si deve manifestare almeno 2 anni prima e la cessazione della concessione avviene alla fine del secondo esercizio annuale intero dal momento della comunicazione.
Valgono le disposizioni al punto 26.2 per le consegne.
Il Gestore ha diritto di vedersi riconoscere i danni, i maggiori oneri, la passività, le esposizioni e quanto altro potrà dimostrare. Si escludono gli indennizzi per mancato guadagno. La richiesta di indennizzo, motivata e documentata per ogni sua componente, dovrà pervenire entro 3 mesi dalla comunicazione di recesso dell' A.A.T.O.
Sulla valutazione dell'indennità si pronuncia una commissione, da formarsi con le stesse modalità di cui al punto 21.1, che opererà formandosi entro 20 gg dalla richiesta del Gestore e depositerà il proprio pronunciamento prima di 3 mesi dalla nuova scadenza della Concessione.
..."
(ovviamente la sottolineatura è nostra)
Comprendiamo come, essendo questo l'ultimo articolo del Disciplinare Tecnico, gli esperti e tecnici possano ancora non essere giunti al suo attento esame, ma troviamo comunque intollerabile che la nuova amministrazione riprenda senza soluzione di continuità le affermazioni vacue di un passato che speravamo sepolto.
Invitiamo Lei e i suoi colleghi ad una valutazione che si fondi sui fatti e non sui luoghi comuni ribadendo la piena disponibilità del Coordinamento ad ogni utile confronto nel merito di una vicenda che richiede una rapida e radicale soluzione nell'interesse dei cittadini, delle amministrazioni locali e del territorio.
Cordiali saluti
per il IL COORDINAMENTO PROVINCIALE PER L'ACQUA PUBBLICA
Severo Lutrario
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