Cronache e commenti

La violenza "lieve"

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Vita Politica - Cronache e Commenti

di Stefano Olivieri da aprileonline.info, 20 giugno 2010 - Il fatto. Cioè tutta la cronaca, minuto per minuto, dell'emendamento 1707 ad DDL intercettazioni. La morale di tutta questa vicenda resta molto sporca: il governo dapprima strombazza ai quattro venti l'intenzione di sbattere in galera violentatori e pedofili di qualsiasi fatta e casta, poi ci ripensa : per i preti ( e i vescovi perfino) beccati con le mani nel sacco ( per non dire altro) ci sono apposite ciambelle di salvataggio. Poi arriva la ciliegina sulla torta, l'emendamento 1707 che affida alla polizia (ma anche ai CC, Gdf, Vigili urbani ) che verifichi un reato sessuale su minore in flagranza (cioè mentre si sta commettendo) il compito di stabilire all'istante se si tratti di maggiore o minore gravità, e nel caso di minore gravità non dovranno procedere all'arresto immediato...

Questa cosa va raccontata bene perché la materia è molto delicata e semplificare troppo può distorcere la verità. Ci hanno già ricamato tanto sul web e su facebook, spesso senza spiegare bene le cose, come invece va fatto per evitare cortine fumogene già in atto. Io cerco di farlo qui dopo essermi lungamente documentato sul testo completo del DDL 1611 (detto delle intercettazioni), sull'art. 380 del codice di procedura penale (che viene tirato in ballo dall'emendamento 1707), infine sul testo dell'emendamento stesso.

Andiamo per ordine: Nel complesso articolato del DDL 1611 la maggioranza aveva pensato di inserire, a integrazione dell'art. 609 quater del codice di procedura penale tuttora vigente, anche la prescrizione di arresto per chi è colto in flagranza mentre compie atti sessuali con un minorenne. Ecco il testo dell'art. 380 del codice penale, che elenca le fattispecie di reati in cui l'arresto è obbligatorio in caso di flagranza di reato:

art. 380 - Arresto obbligatorio in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza (382) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni .

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel Titolo I del Libro II del Codice Penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 c.p.;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel Titolo VI del Libro II del Codice Penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies c.p.;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della L. 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625 comma 1 nn. 1), 2) prima ipotesi e 4) seconda ipotesi c.p.;

f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 c.p. e di estorsione previsto dall'art. 629 c.p.;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L. 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo ;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della L. 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della L. 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

l bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416 bis c.p. ;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416 commi 1 e 3 c.p., se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dai comma l o dalle lett. a), b), c) d), f), g), i) del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (120 c.p.), l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente (337) all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela (340), l'arrestato è posto immediatamente in libertà (389).

Come si nota nell'elenco è assente lo specifico reato di violenza sessuale su minori (il comma 2/d accenna ai minori, ma per la fattispecie di riduzione in schiavitù con il fine della prostituzione, che è altra cosa dal mettere le mani addosso a una bambina - o bambino - per togliersi una voglia personale)

A questo punto seguiamo il percorso temporale dei vari emendamenti:

1. va detto innanzi tutto che il "reato di minore gravità"* di violenza sessuale su minori esisteva già (art. 609-quater cpp, quarto comma);

2. il DDL 1611, comma 22, ha cercato prima di tutto di estendere ad alcuni tipi di furto l'associazione per delinquere per la quale si procede all'arresto obbligatorio in flagranza;

3. successivamente l'emendamento 1.241 ha fatto includere la violenza sessuale su minore (art. 609-quater, senza eccezioni) fra i reati per i quali c'è l'arresto obbligatorio in flagranza;

4. Quì è arrivato l'emendamento 1.707 (Gasparri & co.) con cui si vuole fare escludere dall'arresto obbligatorio i casi di "minore gravità" (comma 4 art 609-quater cpp) di violenza sessuale su minori;

5. quattro emendamenti diversi hanno poi cercato di ribaltare quello di Gasparri & co. (facendo esplicitare l'inclusione dei "casi lievi")

A questo punto, il relatore del DDL ha cercato di tagliare la testa al toro togliendo del tutto il comma 22 del DDL 1611 (emendamento 1.807). Un nuovo emendamento però (1.807/1) glielo impedisce, e riscrive il comma 22 del DDL rifacendo quello che era stato fatto all'inizio dall'emendamento 1.241 (includere la violenza sui minori, senza eccezioni).

A questo punto il relatore fa un nuovo emendamento (1.808), che rende esplicita "l'inclusione" dei "casi lievi" di violenza su minori per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Fonti:

Art. 380 cpp (arresto obbligatorio in flagranza) (senza modifiche)

http://www.altalex.com/index.php?idnot=36802

Art. 609

http://www.altalex.com/index.php?idnot=36869

DDL 1611

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00424336.pdf

Per chi voglia documentarsi meglio ecco l'art. 609 quater :

Art. 609 quater - Atti sessuali con minorenne

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni. Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre anni. Nei casi di minore gravita' le pena e' diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

La morale di tutta questa vicenda resta molto sporca: il governo dapprima strombazza ai quattro venti l'intenzione di sbattere in galera violentatori e pedofili di qualsiasi fatta e casta, poi ci ripensa : per i preti ( e i vescovi perfino) beccati con le mani nel sacco ( per non dire altro) ci sono apposite ciambelle di salvataggio. Poi arriva la ciliegina sulla torta, l'emendamento 1707 che affida alla polizia (ma anche ai CC, Gdf, Vigili urbani ) che verifichi un reato sessuale su minore in flagranza (cioè mentre si sta commettendo) il compito di stabilire all'istante se si tratti di maggiore o minore gravità, e nel caso di minore gravità non dovranno procedere all'arresto immediato.

Capito l'antifona ? Vogliamo provare a chiedere a un qualsiasi poliziotto come si comporterebbe con una legge del genere ? Vogliamo chiedergli se se la sentirebbe di effettuare l'arresto - giudicando in questo caso la maggiore gravità del reato - magari di un personaggio molto noto e importante, un vecchio sporcaccione ma molto potente a cui piaccia insidiare le minorenni ? C'è bisogno di aspettare la risposta o potete immaginarvela da voi ? Come si fa a dire che esiste un limite al di sotto del quale una bambina può essere toccata ( e non stiamo parlandi di carezze sulle guance) senza che ciò sia considerato perseguibile dalla legge? Ma che razza di paese vogliamo diventare ?

Bene, la partita non è finita qui perché gli insigni emendatori del PDL e della Lega : Gasparri (PdL); Bricolo (Lega Nord); Quagliariello (PdL); Centaro (PdL); Berselli (PdL); Mazzatorta (Lega Nord); Divina (Lega Nord) non si danno per vinti e ripresenteranno l'emendamento più avanti. La domanda a questo punto è rivolta a tutto, ma proprio a tutto il popolo sovrano: cui prodest ? A chi giova una schifezza del genere ?{jcomments on}

http://democraticoebasta.ilcannocchiale.it

 

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